Chi è escluso dall’obbligo di tenuta del registro:
1) I produttori la cui produzione di olio annua è uguale o superiore a 200 Kg sono tenuti all'aggiornamento del fascicolo aziendale e la costituzione e la predisposizione del Registro Telematico.
2) chi possiede oli d’oliva da utilizzare come ingredienti in prodotti alimentari, come le conserve sott’olio, i prodotti da forno e dolciari, o che questi oli non siano destinati ad usi alimentari.
3) quegli olivicoltori che non lo ha ancora eseguito devono costituire e/o aggiornare il “fascicolo aziendale” prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive;
I produttori NON sono obbligati alla comunicazione dei dati al SIAN se:
1) L'olio prodotto è detenuto sfuso in conto deposito presso il frantoio, in quanto quest'ultimo è tenuto alla comunicazione delle movimentazioni.
2) L'olio prodotto, precedentemente tenuto presso il frantoio viene restituito al produttore confezionato ed etichettato. Ovvero il produttore lo porta a casa propria in bottiglie o lattine recanti regolare etichetta con indicazione dell'origine, del lotto ecc.
In definitiva possiamo riassumere che l'obbligo di comunicazione al SIAN dei carichi e scarichi nasce nel momento in cui il produttore detiene l'olio sfuso presso serbatoi della propria azienda e intende commercializzarlo.
Sanzioni:
1) Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute, che non detengono il registro di carico e scarico previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro e alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.
2) Se non si provvedono alla registrazione dei movimenti o lo si fà in ritardo superiore ai sei giorni la sanzione è da cento euro a seicento euro, aumenta in base ai quantitativi di olio superiori a trentamila litri e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. In questi casi si applica sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi."
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